Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, all'articolo 11 disciplina la possibilità di integrare la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, nell'attesa della revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione.
      Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione alla norma contenuta nel citato testo di riforma della Costituzione.
      La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dalla Costituzione all'articolo 126, è disciplinata dall'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dall'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha aumentato a quaranta unità i componenti della Commissione (venti deputati e venti senatori, designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità).
      Il testo che si propone si basa su una concezione paritaria che vede la Commissione integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome e da diciotto rappresentanti dei comuni e delle province.
      Le designazioni sono effettuate liberamente da ciascuna regione e provincia autonoma tra i consiglieri e i deputati regionali in carica, mentre per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti dei

 

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comuni e delle province viene mantenuta la formula attualmente utilizzata per la designazione dei rispettivi rappresentanti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui membri sono designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia.
      Le cause di incompatibilità previste per la carica di deputato e di senatore vengono estese anche ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, ad eccezione di quelle derivanti dalla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere e deputato regionale, di consigliere della provincia autonoma.
      Viene, inoltre, estesa ai rappresentanti delle regioni e delle province autonome l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni previste ai sensi del citato articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
      All'articolo 2 si prevede l'abrogazione dell'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, mentre l'articolo 3 prevede che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resti disciplinata dalle disposizioni previgenti, sino alla modificazione dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
      Vista l'importanza della questione si auspica una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.
 

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